Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009
Art. 12.
(Poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.
Note del Redattore:
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .