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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009

Art. 11.
(Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000)
1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5;
c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14;
d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;
e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;
f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;
g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;
h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Modifica il punto 3 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Sostituisce l'Allegato A della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Sostituisce l'Allegato B della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .