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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

TITOLO I
RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.(8)

Comma modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.(9)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

Art. 2.
(Definizioni)
1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:
a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;
b) attrezzature: le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL;(10)

Lettera così modificata dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'articolo 4;
c bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall’itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all’articolo 4. (11)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

Art. 3.
(Struttura e caratteristiche della REL)
1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.
2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:
a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;
b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;
c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;
d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;
e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.
3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:
b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;
c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni competenti; (13)

Lettera così modificata dall'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;
e) individuati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria (CAI) ai sensi della Sito esternolegge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure (FIE);
f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);
g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.
4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.
Art. 4.
(Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)
1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). (14)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

1 bis. La Carta inventario è costituita dall’insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti. (15)

Comma inserito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d’ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4. (16)

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nella Carta inventario. (17)

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la manutenzione dei percorsi escursionistici ricadenti all’interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia. (18)

Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

4 bis. L’inserimento dei percorsi nella Carta inventario e l’esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non garantiscono l’esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all’utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di autoprotezione. (42)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all’articolo 9, comma 1. (19)

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017.

6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, si applicano in tali tratte le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). (20)

Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24, nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13, successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.
8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l’accessibilità ai percorsi iscritti alla Carta inventario. Qualora ciò non fosse possibile, la Giunta regionale, d’ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario. (21)

Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

Art. 5.
(Dichiarazione di pubblico interesse)
1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.
2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente.(23)

Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. E', altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 9.(24)

Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.
Art. 6.
(Linee guida regionali)
1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone:
a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);
b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.
Art. 7.
(Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.
Art. 7 bis.
1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell’Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla Sito esternol. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all’organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell’Alta Via dei Monti Liguri. (36)

Comma così modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell’Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma.
TITOLO II
AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE
Art. 8.
1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:
a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;
b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all’Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;
c) azioni volte a favorire l’integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;
d) promozione e marketing territoriale della REL.
2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 9.
1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, della aree protette naturali di cui alla Sito esternol. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, d’intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all’articolo 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell’informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza. (37)

Comma così modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre2018, n. 29.

2. All’attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell’eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della Sito esternolegge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
4. La Regione può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL. (43)

Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell’escursionismo, così come definite all’articolo 1.
6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.
Art. 10.
(Omissis)
TITOLO III
NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA
Art. 11.
(Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesaggistici e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla Sito esternol. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato: (38)

Comma così modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre2018, n. 29.

a) abbandonare rifiuti;
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.
1 bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta. L’utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio o pericolo percepibili o prevedibili con l’ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L’utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto.(44)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

2. E' fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.
3. E' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Sito esternod.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario.(1)

Comma già modificato dall'art. 13 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell’articolo 4, comma 4.(29)

Comma inserito dall'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così sostituito dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

4. L' attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 bis.
1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all’ “Intesa Stato – Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale” (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in:
a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);
b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;
c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;
d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d’impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike è praticata:(39)

Comma così modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre2018, n. 29.

a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all’articolo 4;
b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge;(40)

Lettera così sostituita dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l’uso pubblico;
d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;
e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all’interno dei bike park con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.
Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l’apposizione di cartelli di divieto di transito.
Al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l’obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e–bike), purché avente caratteristiche conformi ai “velocipedi” così come definiti dall’Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2 bis. Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti competenti, la percorrenza con mountain bike su sentieri e strade non regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti. (45)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

3. I bike park, oltre che per il downhill, possono essere realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei bike park può essere esercitata da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i bike park devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate.
4. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di mountain bike, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, inerenti “trasporto di biciclette, fun – bob e altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie”.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.
6. I percorsi riservati esclusivamente all’attività di mountain bike, di cui al comma 2, lettera d), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.
7. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi di cui al comma 5. La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati, su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell’ambito delle linee guida di cui al comma 5. Il Comune può definire, altresì, con propri atti, anche in accordo con altri comuni, le eventuali modalità di fruizione, le convenzioni, gli accordi con associazioni e altri soggetti privati al fine di individuare strumenti di agevolazione o incentivazione delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché attività di manutenzione dei percorsi. (30)

Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

8 L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all’attività di mountain bike e di bike park, è rilasciata dai comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale, di cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo all’interno dei bike park e sui percorsi autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati dalla realizzazione dei percorsi riservati all’attività di mountain bike e dei bike park, o dei sentieri per cui non è possibile dimostrare l’uso pubblico, di poter esprimere il proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con l’elenco delle proprietà interessate all’albo pretorio e nel proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi e notificano l’avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato. (31)

Comma modificato dall'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al codice di comportamento International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.
10. Fatto salvo quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078.
Art. 12.
(Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;
f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;
i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell’articolo 11, comma 3;(41)

Lettera così sostituita dall'art. 47 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

i bis) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 7; (4)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 8; (5)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 9; (6)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i quinquies) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 10. (7)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall’Ente competente e per violazione di cui all’articolo 11, comma 3 bis; (32)

Lettera aggiunta dall'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

i septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati. (33)

Lettera aggiunta dall'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.
3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
Art. 13.
(Vigilanza)
1. La Regione provvede a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni.(34)

Comma modificato dall'art. 13 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e successivamente così modificato dall'art. 12 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 5.

2. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni.(35)

Comma così modificato dall'art. 13 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 14.
(Norma transitoria)
1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.
3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b).
Art. 15.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 16.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis)

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

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Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .