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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

Art. 9.
1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, della aree protette naturali di cui alla Sito esternol. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, d’intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all’articolo 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell’informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza. (37)

Comma così modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre2018, n. 29.

2. All’attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell’eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della Sito esternolegge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
4. La Regione può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL. (43)

Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell’escursionismo, così come definite all’articolo 1.
6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

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Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .