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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

Art. 5.
(Dichiarazione di pubblico interesse)
1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.
2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente.(23)

Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. E', altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 9.(24)

Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

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Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .