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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

Art. 12.
(Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;
f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;
i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell’articolo 11, comma 3;(41)

Lettera così sostituita dall'art. 47 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

i bis) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 7; (4)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 8; (5)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 9; (6)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i quinquies) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 10. (7)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 .

i sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall’Ente competente e per violazione di cui all’articolo 11, comma 3 bis; (32)

Lettera aggiunta dall'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

i septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati. (33)

Lettera aggiunta dall'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.
3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .