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Documento vigente: Testo Coordinato
TITOLO I
PRINCIPI E FUNZIONI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1.
(Principi)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), dello Statuto , pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La Regione garantisce altresì l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.
2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'Sito esternoarticolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunità di genere, etnia, scelte civili e religiose.
3. La Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarietà previsto dall'Sito esternoarticolo 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati.
4. La Regione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 29 della Costituzione , riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all'interno della Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali.
Art. 2.
(Sistema educativo regionale)
1. La presente legge disciplina il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all'inclusione e alla promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge, il "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" (di seguito Sistema educativo regionale) è costituito dall'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all'espansione e alla conseguente generalizzazione dell'offerta formativa e di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita, nonché gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell'attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell'offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l'articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.
Art. 3.
(Finalità)
1. La Regione, in conformità alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l'obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalità:
a) sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinché ogni singola persona possa trovare nel Sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione;
b) facilitare l'accesso al Sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning);
c) favorire l'interazione del Sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a livello europeo;
d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;
f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro;
g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del Sistema educativo regionale.
Art. 4.
(Soggetti del Sistema educativo regionale)
1. Sono soggetti attivi del Sistema educativo regionale, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 118 della Costituzione , sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza:
a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all'articolo 5;
b) le Province, che svolgono le funzioni di cui all'articolo 6;
b ter) l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO);(151)

Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25.

c) i Comuni, che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7;
d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);
e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 75;
f) la comunità scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e dagli operatori del Sistema educativo regionale e dalle famiglie.
CAPO II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 5.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale;
b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione;
c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;
d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'Sito esternoarticolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
e) promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi;
f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati;
g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi;
h) promozione di strumenti per l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i Comuni, la Città metropolitana e le province nella programmazione dell'edilizia scolastica; (91)

Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese;
j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze;
k) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all'articolo 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 17;
l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo;
l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ALFA, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; (92)

Lettera inserita dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

m) definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore.
Art. 6
1. Le province svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;
b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63;
c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
d) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
e) collaborano con la Regione all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.
Art. 7.
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori ed adulti e provvedono alla programmazione e organizzazione del primo ciclo del sistema di istruzione, secondo le indicazioni della normativa statale in materia. Sono altresì responsabili dei servizi relativi al diritto allo studio per i minori residenti, secondo la normativa regionale vigente in materia.
2. I Comuni, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono, in attuazione dei Piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 63, relativamente alle scuole dell'infanzia e il primo ciclo, all'individuazione delle relative sedi nell'ambito delle ISA, all'istituzione, trasferimento e soppressione di scuole in attuazione delle disposizioni provinciali e secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale;
b) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione;
c) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie, ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica;
d) danno attuazione al Piano generale triennale di edilizia scolastica e di utilizzo delle strutture e degli edifici scolastici;
e) collaborano all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2;
f) collaborano con le Province alla fase di elaborazione dei Piani provinciali secondo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3.
3. I Comuni possono conferire funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici ai sensi delle disposizioni della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).
TITOLO II
SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPO I
SISTEMA EDUCATIVO DELL'INFANZIA
Art. 8.
(Interventi educativi per la prima infanzia)
1. La Regione incentiva gli interventi educativi per la prima infanzia, volti alla completa realizzazione dei diritti della persona, al fine di assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini e persegue l'obiettivo della massima diffusione degli interventi, garantendo la diversificazione dell'offerta educativa nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.
2. I servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.
Art. 9.
(Sezioni primavera)
1. Nel rispetto della autonomia di ogni singola scuola, la Regione sostiene la diffusione ed il rafforzamento di progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi socio-educativi e la scuola dell'infanzia finalizzati al miglioramento qualitativo dell'offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza, tenendo conto di quanto disposto dalla vigente normativa statale, un'offerta educativa integrativa per i bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), attuata e gestita nell'ambito delle scuole dell'infanzia, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, sentite le rappresentanze degli Enti Locali, con priorità per le zone prive di servizi socio educativi per l'infanzia o per le zone di particolare disagio sociale ed educativo dei piccoli comuni e delle periferie urbane.
3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Al fine di qualificare e rendere continuativa e stabile l'offerta educativa di cui al comma 2, la Regione attua percorsi formativi per il personale dedicato alle Sezioni Primavera tesi a valorizzarne le competenze e specializzarne l'attività, anche promuovendo azioni sperimentali per l'individuazione di figure professionali educative specifiche.
Art. 10.
(Scuole dell'infanzia)
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, è parte integrante del Sistema educativo regionale e concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.
2. Le famiglie sono coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la partecipazione agli organismi rappresentativi.
3. La Regione promuove e sostiene l'estensione della presenza delle scuole dell'infanzia, privilegiando le aree territoriali carenti.
4. Le scuole dell'infanzia, promosse o gestite dallo Stato, da enti pubblici, privati o no-profit, costituiscono un unico sistema regionale di offerta per l'infanzia e sono regolate dalla normativa nazionale vigente.
5. La Regione, ai sensi di quanto disposto al comma 4, prevede modalità di raccordo delle scuole dell'infanzia con le scuole del primo ciclo onde facilitare, nei medesimi ambiti territoriali, la continuità educativa.
CAPO II
SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Art. 11.
(Sostegno all'autonomia delle ISA)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto al Titolo I, Capo I e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, persegue l'obiettivo del massimo ampliamento della fruizione del Sistema educativo regionale e dell'innalzamento del livello di qualità, coordinando la propria azione con Province, Comuni e ISA.
2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività:
a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa;
b) determinazione del calendario scolastico;
c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie;
d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico;
e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente.
3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, e prioritariamente:
a) l'integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati;
b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale;
c) l'innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo;
d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale.
3 bis. La Regione può avvalersi di ALFA per l’attuazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo. (46)

Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Art. 12.
(Promozione delle reti tra ISA)
1. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle ISA volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro nonché progetti innovativi volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica e ai sensi di quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), la Regione e gli Enti locali, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, incentivano, anche attraverso gli strumenti di programmazione, la costituzione di reti e di consorzi tra ISA, favorendone le relazioni con gli Enti locali.
3. La costituzione di reti di cui al comma 2 è prioritariamente finalizzata ad iniziative volte alla innovazione e all'unificazione nelle attività di formazione e aggiornamento dei docenti, alla razionalizzazione dei servizi gestionali, a particolari sperimentazioni didattiche e formative, a scambi internazionali nonché finalizzata alla costituzione di poli formativi tecnico-professionali di cui all'articolo 23.
Art. 13.
(Sostegno alle scuole di montagna)
1. La Regione individua come scuole di montagna i plessi scolastici di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado ubicati nei Comuni di cui al Titolo IV della l.r. 24/2008 ovvero appartenenti agli ambiti montani definiti dall'allegato "A" della l.r. 24/2008 .
2. La Regione individua, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, i criteri specifici per l'offerta formativa delle scuole di montagna e fissa i parametri minimi per il mantenimento del servizio fra i criteri del Piano di dimensionamento della rete scolastica di cui all'articolo 57.
3. La Regione può identificare, anche sulla base di specifiche intese con le articolazioni territoriali del MIUR, quote di organico del personale della scuola da destinare al funzionamento delle scuole di montagna.
4. La Regione sostiene specifici progetti promossi dalle ISA per ottimizzare il servizio scolastico nelle scuole di montagna anche attraverso l'uso di tecnologie e di strategie didattiche ed organizzative innovative, utilizzando a tal fine sia le quote di flessibilità dell'orario scolastico disponibili sia articolazioni particolari del calendario scolastico.
5. La Regione promuove le iniziative che migliorano la qualità dell'offerta formativa anche attraverso la gestione associata di determinati servizi scolastici.
Art. 14.
(Quota oraria)
1. La Regione, in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa statale, individua gli indirizzi relativi alle attività curricolari da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricoli riservata alle Regioni.
2. La Giunta regionale approva, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano triennale di cui all'articolo 56, con propria deliberazione, la determinazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Le ISA gestiscono autonomamente le quote orarie di cui al comma 1.
CAPO III
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15.
(Definizione)
1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un'offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro.
2. Essa è articolata in un complesso di interventi volti all'orientamento, al primo inserimento, al perfezionamento e alla qualificazione professionale, alla formazione continua, permanente e ricorrente e a quella conseguente a riconversione di attività produttive.
3. La formazione professionale è realizzata attraverso percorsi formativi che consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di uno specifico livello professionale.
Art. 16.
(Attribuzione di funzioni)
1. La Regione orienta ed indirizza il sistema della formazione professionale per realizzare le seguenti finalità intervenendo a sostegno dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative:
a) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale sulla base di sistematiche rilevazioni del contesto economico ed occupazionale e delle connesse esigenze formative;
b) assicurare la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio-economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese regionali di concertazione con le parti sociali;
c) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari;
d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
2. ALFA, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.(94)

Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Art. 17.
(Tipologie di percorsi di formazione professionale)
1. La Regione, attraverso il Piano triennale regionale di cui all'articolo 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie:
a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie:
1) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l'istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d'istruzione;
2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
b) formazione superiore, secondo diversi livelli:
1) percorsi di specializzazione post qualifica o post diploma finalizzati all'inserimento o alla progressione lavorativa;
2) percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l'Università e il mondo delle imprese;
3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro;
c) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro;
d) formazione per tutto l'arco della vita:
1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l'adattabilità del lavoratore;
2) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;
e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all'integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà:
1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.
Art. 18.
(Organismi formativi)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per organismi formativi i soggetti e gli enti, pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, per una o più delle tipologie formative di cui all'articolo 17, che concorrono alla realizzazione dei Piani dell'offerta formativa.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale.
3. Gli organismi formativi godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.
Art. 19.
(Attuazione degli interventi)
1. I percorsi formativi sono articolati in uno o più cicli, organizzati in relazione alla preparazione di base degli utenti e ai risultati professionali che si intendono raggiungere, assicurando l'unitarietà metodologica tra le varie materie oggetto di formazione.
2. Al termine del percorso formativo è rilasciato, alternativamente, un attestato di qualifica, di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale, una attestazione intermedia delle competenze o un attestato di specializzazione o di frequenza, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV nonché la certificazione delle competenze ai sensi degli articoli 79 e 80. (47)

Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Art. 20.
(Realizzazione dell'attività formativa)
1. Le attività di formazione professionale sono realizzate:
a) mediante affidamento a organismi formativi accreditati di cui all'articolo 18, nei casi in cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard di cui all'articolo 60;
b) mediante riconoscimento, ai sensi dell'articolo 76, dell'attività formativa svolta da organismi di formazione, ancorchè non accreditati, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard di cui all'articolo 60;
c) mediante affidamento ad imprese che, con il contributo finanziario pubblico, svolgono attività di formazione continua di cui all'articolo 45 rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi specifici.
Art. 21.
(Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa)
1. L'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 32, i percorsi di formazione superiore di cui all'articolo 33 e le diverse azioni di apprendistato.
2. L'integrazione di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:
a) sistematizzare e consolidare sul Piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro;
b) comprendere le misure relative all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
c) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto;
d) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo.
Art. 22.
1. E' tirocinio curriculare l'attività svolta, in situazione non produttiva, durante il percorso formativo presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali finalizzata ad integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio (2)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

.
2. I soggetti attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento dei tirocini che costituiscono parte integrante del percorso formativo; possono essere altresì stipulate convenzioni con gli enti bilaterali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o con le singole imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio.
3. La Regione e le Province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei percorsi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, possono promuovere e sostenere iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio.
4. La Regione e le Province possono attribuire il valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso delle iniziative di tirocinio utilizzabili nell'inserimento lavorativo.
Art. 23.
1. Al fine di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell'offerta formativa nonché una corrispondenza con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro e superare la frammentarietà e precarietà degli interventi, la Regione istituisce Poli formativi e Poli tecnico professionali, quali filiere formative tematicamente omogenee e strutturalmente policentriche che collegano livelli diversi di qualifiche, titoli di studio superiori, diplomi di formazione superiore e titoli di alta formazione.(49)

Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

2. I Poli formativi contribuiscono ad organizzare una rete stabile di cooperazione tra la Regione, le Province, il mondo delle imprese, le parti sociali, l'Università e i centri di ricerca, le articolazioni territoriali del MIUR, gli Istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale, che assicuri sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale. In particolare sono obiettivi specifici dei Poli formativi:
a) la sperimentazione di azioni formative innovative in raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica;
b) il collegamento tra le figure professionali e i fabbisogni formativi delle imprese con particolare riferimento al trasferimento tecnologico della innovazione;
c) la promozione di progetti pilota di istruzione e formazione integrata e la diffusione dei risultati a livello multiregionale;
d) il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra istruzione, formazione professionale, università ed imprese.
3. I Poli formativi sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 69, a seguito di un accordo quadro o convenzione tra i soggetti promotori e le istituzioni coinvolte.
3 bis. I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete e sono finalizzati a creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità. I poli tecnico professionali sono istituiti con atto della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 . (50)

Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Art. 24.
(Centri di formazione integrata)
1. Sono Centri di formazione integrata le ISA e gli organismi formativi che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio.
2. I Centri di cui al comma 1 operano a servizio del territorio a livello sovracomunale e per le scuole di ogni ordine e grado o gli organismi formativi, anche nel contesto di interventi ed azioni di diritto allo studio e alla formazione.
3. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con apposite convenzioni alle quali partecipano almeno cinque Comuni e la Provincia territorialmente competente.
4. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri di formazione integrata secondo i seguenti indirizzi:
a) presenza di un progetto formativo indirizzato al recupero e alla integrazione di minori in situazioni di disagio;
b) attenzione alle attività, anche al di fuori del tempo curricolare, volte all'inserimento scolastico-formativo e sociale delle fasce deboli;
c) presenza di operatori qualificati secondo la normativa vigente e utilizzo di locali e attrezzature idonee alle attività scolastiche, formative e ricreative.
5. I centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta regionale che può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento degli stessi.
Art. 25.
(Progetti multisettoriali)
1. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare, con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti finalizzati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.
2. I progetti multisettoriali sono gestiti da ISA o organismi formativi, in partenariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore e si concretizzano in un progetto educativo complessivo, in conformità ai piani per l'offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.
3. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, in coerenza con la programmazione dell'anno scolastico e si articolano in azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti spendibili nei percorsi scolastici e formativi.
4. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di corsi, istituzioni ed organismi diversi.
5. La Regione, anche attraverso ALFA, può concorrere al finanziamento di progetti di adeguamento strutturale di sedi di organismi di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 75, adibite o da destinare a progetti multisettoriali. (95)

Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

SEZIONE II
PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE
Art. 26.
(Integrazione tra istruzione e formazione professionale)
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli, per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione promuove, anche attraverso ALFA, l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale.(96)

Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

2. L'integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, attraverso il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi.
3. I percorsi di qualificazione professionale, comunque articolati, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al terzo livello EQF e permettono la prosecuzione in percorsi finalizzati al conseguimento di diploma professionale o in percorsi di istruzione scolastica secondaria con opportune azioni di accompagnamento.(51)

Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

4. La Regione emana appositi indirizzi per percorsi assistiti onde permettere agli studenti la prosecuzione degli studi, nel sistema scolastico o in quello formativo, finalizzata al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale coerente con il percorso effettuato. A tal fine, le ISA e gli organismi formativi prevedono interventi personalizzati nell'ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) e strutturano i piani personalizzati degli studi in unità di apprendimento (UA).
5. La Giunta regionale approva specifiche linee guida al fine di dare applicazione e garantire l'omogenea attuazione sul territorio di quanto disposto dal presente articolo, prevedendo azioni di coordinamento tra gli organismi formativi e gli istituti di istruzione professionale anche finalizzate ad interventi di formazione congiunta per gli operatori.
6. La Regione cura, anche attraverso ALFA, la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale di coloro che frequentano i percorsi formativi attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 85 e le attività di monitoraggio sulla realizzazione dei percorsi.(52)

Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Art. 27.
(Programmazione delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP))(53)

Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

1. La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di IeFP è effettuata dalla Regione, anche in riferimento a quanto previsto all’articolo 23, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l’offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva. (54)

Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

2. Il Repertorio regionale delle professioni di cui all'articolo 84, comma 3, supporta tecnicamente la Regione nella predisposizione di quanto previsto al comma 1.(138)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

3. Nella programmazione delle figure professionali e nella definizione dei relativi profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni vigenti in materia.
4. La Giunta regionale attribuisce agli istituti di istruzione professionale la competenza a rilasciare il titolo di qualifica professionale triennale secondo la programmazione regionale e definisce altresì il numero di corsi attivabili sulla base delle richieste della popolazione, dell'offerta scolastica e formativa complessiva, dei possibili inserimenti lavorativi nell’ambito di quanto previsto all’articolo 28. (55)

Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

5. Gli istituti di istruzione professionale al fine dell'inserimento nella programmazione delle qualifiche professionali devono essere accreditati secondo quanto previsto dall'articolo 75.
Art. 28
1. La Regione programma l’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare, ampliare e differenziare il piano dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione realizzato dagli organismi formativi accreditati, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. L’offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l’organicità dell’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. La Regione definisce, nell’ambito degli accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica e di diploma negli istituti professionali di Stato.
3. I criteri per l’organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS, le modalità di attivazione dei percorsi nell’anno scolastico, le misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l’Ufficio Scolastico regionale.
Art. 29.
1. I percorsi di qualificazione professionale triennali mirano ad una formazione culturale ampia dei giovani di età inferiore a diciotto anni, in riferimento a specifiche aree professionali e con l'obiettivo del conseguimento di una qualifica professionale.
1 bis. I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1 con finalità di specializzazione. (58)

Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

2. I percorsi di cui ai commi 1 e 1 bis sono proposti e organizzati dagli organismi formativi accreditati di cui all'articolo 18 e consentono l'adempimento dell'obbligo di istruzione ove le strutture rispondano ai requisiti previsti dalle vigenti normative statali. (59)

Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

3. L’attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui ai commi 1 e 1 bis è affidata ad ALFA. (60)

Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Art. 30.
(Percorsi biennali in Formazione Professionale)
1. Al fine di recuperare i giovani che, pur avendo adempiuto all'obbligo di istruzione, non hanno conseguito una qualifica o un titolo di studio superiore, la Regione promuove l'istituzione di percorsi di formazione professionale di durata biennale.(97)

Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani e, attraverso il riconoscimento di crediti formativi acquisiti anche nei precedenti percorsi, di agevolarli nel conseguimento di una qualifica professionale.
Art. 31.
(Percorsi formativi e crediti )
1. La Regione, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, nel rispetto delle prerogative delle ISA e delle disposizioni vigenti in materia, definisce i crediti formativi acquisibili e spendibili, a condizione di reciprocità, nell'ambito dei diversi percorsi di istruzione e formazione professionale per agevolare eventuali passaggi da un percorso all'altro.
2. Ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.
3. Nell'ambito di ogni percorso formativo è previsto il rilascio, su modello unico regionale, di:
a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, che certifichi le competenze acquisite;
b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale. (61)

Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Art. 32.
(Esperienze formative in contesti di lavoro)
1. L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica attuata durante lo svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'Sito esternoarticolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ).
2. L'esito positivo del percorso in alternanza scuola-lavoro deriva da una specifica azione valutativa che può comportare l'attribuzione di crediti formativi spendibili dallo studente nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nella formazione superiore.
3. Lo stage, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 ) e nel Sito esternod.lgs. 77/2005 , è attività formativa necessaria nei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'acquisizione della qualificazione professionale.
4. Per effettuare l'attività formativa di cui al comma 3 è comunque necessaria la presenza di un progetto formativo e di un tutor aziendale. Sono escluse attività che presentino rischi per la salute e la sicurezza della persona.
5. Lo svolgimento degli stage non può superare i sei mesi nell'ambito del percorso formativo e comunque deve essere commisurato all'intera durata del corso.
SEZIONE III
FORMAZIONE SUPERIORE
Art. 33.
(Formazione superiore)
1. La Regione promuove un'offerta formativa diversificata e rispondente ai fabbisogni espressi dal sistema socio-economico regionale attraverso il sistema regionale di formazione professionale superiore, finalizzato a potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani e degli adulti, ampliando e riqualificando l'offerta formativa ed articolandola mediante i seguenti interventi:
a) percorsi di formazione integrata superiore;
b) percorsi di specializzazione professionale post qualifica e post diploma (3)

Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

;
2. La Regione definisce, attraverso protocolli d'intesa con l'Università e il partenariato socio-istituzionale, i crediti formativi che si possono acquisire e le modalità della loro certificazione e spendibilità.
3. La Regione nell'ambito del Piano di cui all'articolo 56, provvede alla definizione di indirizzi di pianificazione territoriale per i percorsi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.
Art. 34.
1. La Regione, favorisce la costituzione di Istituti Tecnici Superiori (ITS), secondo quanto disposto dal Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori), coinvolgendo istituti tecnici, istituti professionali, organismi formativi accreditati che operano nell'ambito della formazione superiore, imprese e università, allo scopo di sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche.(63)

Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

2. La costituzione degli ITS è promossa dalla Regione e realizzata con la forma della fondazione di partecipazione.(99)

Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. La Regione per ogni ITS, emana apposite linee guida riguardanti:(64)

Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

a) gli obiettivi operativi, definiti sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
b) gli standard organizzativi delle strutture, tali da consentirne la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) la tipologia e gli indirizzi degli ITS, che assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico;
d) la tipologia delle attività, che si realizzano sulla base della programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese.
6. Ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame.
Art. 35.
(Istruzione e formazione tecnica superiore)
1. La Regione programma, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), secondo gli standard previsti all'Sito esternoarticolo 9 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 , per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, secondo le modalità di accesso di cui all'Sito esternoarticolo 10 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 .
2. I corsi di IFTS sono programmati secondo le seguenti priorità:
a) fabbisogno formativo per lo sviluppo sulla base delle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese presenti sul territorio regionale;
b) coerenza con i percorsi formativi organizzati all'interno dei poli tecnico-professionali;
c) previsione di inserimenti lavorativi.
3. Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di specializzazione tecnica prevista dalla vigente normativa, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
4. La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la loro certificazione, ai fini della spendibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi.
Art. 36.
(Percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma)
1. La Regione, al fine di completare il percorso formativo professionale e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore (5)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati tenuto conto delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e dalle analisi elaborate dal Laboratorio delle professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3, e sono mirati a offrire competenze trasversali e di natura specialistica adeguate alle richieste del mercato del lavoro.
Art. 37.
1. La Regione sostiene l'alta formazione come individuata dall'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti con le esigenze del mercato del lavoro.
SEZIONE IV
APPRENDISTATO
Art. 38.
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.
3. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:
a) l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l'acquisizione delle competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Regione promuove l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all' Sito esternoarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all' Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30 ) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.
Art. 39.
(Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) (8)

Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale recepisce i criteri e i principi direttivi stabiliti dall'accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e, sentite le associazioni di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 2, del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone con proprio atto in merito:
a) all'assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'Sito esternoarticolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del Sito esternod.lgs. 226/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai contratti collettivi, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione in accordo con gli organismi preposti.
4. La Giunta regionale regolamenta, nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 2 e sentite le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Art. 40.
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) (9)

Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

1. La Giunta regionale disciplina, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze degli apprendisti, l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.
Art. 41.
1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali ed altre istituzioni formative o di ricerca, i profili formativi e la durata della formazione nell'ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
SEZIONE V
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 42.
(Apprendimento per tutta la vita)
1. La Regione, allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale degli individui e di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, assicura a tutte le persone, indipendentemente dall'età, dalla condizione occupazionale e dal titolo di studio, l'accesso a forme di apprendimento lungo l'intero arco della vita.
2. L’apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
3. L’apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2 in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. (65)

Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Art. 43.
(Educazione non formale dei minori)
1. Per educazione non formale, ai sensi della presente legge, si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi di cui all'articolo 31.
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale dei minori al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità.
3. I Comuni possono sostenere il sistema locale di educazione non formale dei minori mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici, del terzo settore e privati promotori delle iniziative e ISA.
4. I Comuni stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività di cui al presente articolo.
5. La Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono prioritariamente le iniziative ed i progetti realizzati dai soggetti di consolidata esperienza, con finalità non lucrative e operanti specificamente nel campo dell'educazione dei bambini e degli adolescenti.
Art. 44.
(Educazione permanente degli adulti)
1. L'educazione degli adulti, attraverso opportunità di apprendimento, è finalizzata a favorire:
a) l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti e l'arricchimento del patrimonio culturale;
b) il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
c) la diffusione e l'estensione delle conoscenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
d) il pieno sviluppo della personalità.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, organismi formativi, università della terza età e associazioni del terzo settore aventi le finalità di cui al comma 1, che svolgono le attività di educazione non formale rivolte agli adulti, anche attraverso la realizzazione di appositi accordi o convenzioni.
3. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono le attività delle Università a favore della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla crescente domanda diretta all'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.
Art. 45.
(Formazione continua)
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive.
2. La Regione definisce programmi di formazione continua per il miglioramento della sicurezza e della qualità del lavoro nonchè per il sostegno alla mobilità interaziendale, anche promuovendo il coordinamento dei propri interventi con quelli realizzati nel territorio da altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, da parte dei Fondi paritetici interprofessionali.
3. Nel definire la programmazione, la Regione, in collaborazione con le parti sociali, attribuisce priorità ai settori di attività a rischio occupazionale e alla condizione di svantaggio personale dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici.
4. La formazione continua è promossa anche dai datori di lavoro e comprende:
a) la formazione rivolta ai lavoratori occupati, dipendenti, autonomi e inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa e ai titolari di piccole e medie imprese;
b) la formazione finalizzata a contribuire all'invecchiamento attivo della componente anziana della forza lavoro;
c) la formazione finalizzata al diretto inserimento in azienda.
5. E' formazione continua la formazione propedeutica allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione di iniziative aziendali e cooperative.
Art. 45 bis.
1. La Regione, in linea con quanto disposto dall’articolo 43 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, promuove iniziative per favorire l’autoimprenditorialità.
SEZIONE VI
INCLUSIONE SOCIALE
Art. 46.
(Interventi per ridurre il disagio)
1. La Regione, al fine di assicurare la pari opportunità e prevenire ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione e formazione professionale e al mercato del lavoro, promuove la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, in raccordo con gli interventi di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate al recupero di soggetti in condizione svantaggiata tramite interventi educativi, formativi e di accompagnamento all'inserimento lavorativo e integrati con le politiche sociali e del lavoro.
Art. 47.
(Interventi per persone disabili)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi formativi accreditati e delle imprese a favore delle persone disabili.
2. La Regione e gli Enti locali sostengono, in particolare, l'inserimento nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 17 della l. 104/1992 , attraverso le azioni, i criteri e le modalità definiti dalla programmazione regionale,.
3. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze della persona disabile, valutate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), è effettuato attraverso la formazione iniziale e la formazione specializzata e mista.
4. Le attività formative di cui al comma 2 sono svolte, nell'ambito del Piano operativo provinciale di cui all'articolo 62, dagli organismi formativi accreditati ai sensi dell'articolo 75.
5. Alla realizzazione degli interventi di inserimento formativo di cui al comma 2, contribuiscono la Regione e gli Enti locali con i finanziamenti destinati alla formazione ed agli interventi di natura socio-assistenziale.
6. La Regione, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, può collaborare a progetti speciali per favorire interventi relativi alla formazione di insegnanti di sostegno per studenti con gravi disabilità.
7. La Regione, la Città metropolitana e le province, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, al fine di supportare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti disabili, realizzano:(131)

Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) interventi integrati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro;
b) percorsi individuali, personalizzati e flessibili, di accoglienza, orientamento e accompagnamento in impresa.
Art. 48.
(Integrazione scolastica e formativa)
1. La Regione emana direttive alle ASL per l'istituzione di Commissioni multidisciplinari ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ) allo scopo di provvedere alla diagnosi funzionale per ogni ragazzo disabile.
2. La Regione emana indirizzi alla Città metropolitana e alle province e ai Comuni per la necessaria integrazione scolastica e formativa degli studenti frequentanti rispettivamente la scuola primaria o secondaria di primo grado o la scuola secondaria superiore e collabora altresì alla realizzazione degli interventi nel contesto del diritto allo studio.(135)

Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. La Regione emana indirizzi alla Città metropolitana e alle province e alle ASL per integrare azioni formative e sociosanitarie a vantaggio degli studenti disabili al fine del loro inserimento lavorativo o del conseguimento della autonomia funzionale.(136)

Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 49.
(Accompagnamento lavorativo dei soggetti svantaggiati)
1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l'occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro secondo quanto disposto dalla l.r. 30/2008 .
2. La Regione prevede forme specifiche di accompagnamento lavorativo per soggetti in condizioni di svantaggio sociale ed in particolare, oltre che per le persone disabili, per detenuti ed ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti.
Art. 50.
(Prevenzione della dispersione scolastica)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati a perseguire la continuità didattica e a contrastare l'abbandono scolastico, attraverso l'arricchimento dell'offerta formativa con iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale ed integrando le politiche scolastiche con quelle giovanili e culturali.
2. La Regione la Città metropolitana e le province promuovono interventi di assistenza agli studenti nel cambio indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione e della formazione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione in un nuovo percorso scolastico.(132)

Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.
4. La Regione e gli Enti locali sostengono le iniziative di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le realtà culturali e giovanili operanti sul territorio, anche attraverso l'apertura dei locali scolastici, le attività interdisciplinari ed extrascolastiche, l'educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai valori della legalità, della tolleranza e della mondialità.
Art. 51.
(Integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie)
1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di:
a) sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura;
b) prevenire il disagio giovanile;
c) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale all'interno dei percorsi scolastici e formativi;
d) favorire l'integrazione degli stranieri immigrati all'interno dei percorsi scolastici e formativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di specifici accordi tra i servizi sociali territoriali, le ASL e le ISA, finalizzati ad azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.
3. La Regione promuove interventi finalizzati al recupero scolastico e al reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato a dipendenze, secondo la progettazione delle singole ISA, anche avvalendosi del Servizio sanitario regionale.
4. La Regione sostiene progetti scolastici in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè sulle patologie correlate.
5. Le attività di informazione e prevenzione di cui al comma 4 si inquadrano nello svolgimento dell'attività educativa e sono programmate dalle ISA all'interno del POF.
6. La Regione sostiene l'istituzione, all'interno delle ISA, dei Centri di Informazione e Consulenza (CIC) di cui all'Sito esternoarticolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) rivolti agli studenti delle scuole secondarie.
7. La Regione promuove, a sostegno delle attività di cui al presente articolo, accordi e convenzioni con le ASL, gli Enti locali e le articolazioni territoriali del MIUR, nonchè le necessarie attività formative.
CAPO IV
ORIENTAMENTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO
Art. 52.
(Definizione e finalità)
1. E' orientamento l'attività volta a fornire informazioni e supportare l'utente nella scelta dei percorsi di istruzione e di formazione, nelle scelte universitarie e di alta formazione, nonché nell'individuazione di opportunità lavorative, quali risultano dalle trasformazioni delle figure professionali derivanti dai nuovi processi di lavoro.
2. La Regione, anche attraverso ALFA e ALiSEO, e le istituzioni scolastiche e formative sostengono interventi e servizi di orientamento al fine di sostenere le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.(100)

Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25.

Art. 53.
(Interventi per l'orientamento)
1. La Regione promuove, avvalendosi di ALFA e di ALiSEO, in raccordo con le prestazioni del Sistema regionale dei Servizi al lavoro di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 30/2008 , gli interventi e i servizi per l'orientamento, realizzati anche con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, che riguardano:(101)

Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25.

a) l'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto della scuola secondaria di primo e secondo grado, in stretto raccordo con le attività di orientamento scolastico ed universitario, in vista di un loro inserimento in attività formative o lavorative;
b) l'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro per favorire l'inserimento di giovani non occupati in relazione alle loro inclinazioni e capacità professionali;
c) l'informazione a giovani e adulti disoccupati che intendono riqualificarsi o specializzarsi, in relazione a riconversioni produttive in atto o a persone che abbiano necessità di reinserirsi nel sistema formativo o nel mondo produttivo;
d) l'informazione a soggetti disabili o a soggetti in situazione di ex tossicodipendenza o comunque a rischio di emarginazione per favorire il loro inserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro.
2. L'attività di orientamento si articola in una serie di interventi programmati dalla Regione e realizzati da ALFA e da ALiSEO, anche in collaborazione con le articolazioni territoriali del MIUR e con l'Università, con i quali la Regione può sottoscrivere apposite convenzioni.(102)

Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25.

3. Gli interventi di orientamento informativo, gratuiti per l'utenza, consistono:
a) in azioni svolte direttamente anche all'interno di percorsi formativi;
b) nella diffusione periodica di materiale di informazione anche attraverso audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive e nella consulenza individuale;
c) nell'informazione sistematica svolta nelle istituzioni scolastiche e formative;
d) nell'informazione collettiva svolta in occasioni pubbliche specifiche;
e) nell'informazione erogata dal Sistema dei servizi al lavoro, in attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera a), della l.r. 30/2008 .
Art. 54.
(Reti per l'orientamento)
1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento quale processo dinamico e continuo dell'individuo per l'intero arco educativo e professionale.
2. La Regione favorisce il coordinamento tra i sistemi titolari di competenze in materia di orientamento attivando:
a) un livello di confronto permanente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del mondo produttivo per la realizzazione di un programma comune di intervento;
b) azioni e interventi per sostenere e favorire il raccordo e l'integrazione delle iniziative e delle risorse a livello territoriale.
TITOLO III
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE
CAPO I
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE
Art. 55.
(Strumenti regionali di pianificazione)
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge sono attuate secondo gli indirizzi e i criteri contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale di cui al presente articolo.
2. Sono strumenti di pianificazione:
a) il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56;
b) il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa di cui all'articolo 57;
c) il Piano d’Azione Regionale Integrato per la Crescita dell’Occupazione, di cui all’articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni. (140)

Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

3. La Regione effettua il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni nonché la valutazione degli esiti del sistema generale di educazione, istruzione e formazione, orientamento.
Art. 55 bis
1. Al fine di adeguare la quota di lavoratori qualificati ai livelli delle regioni europee più progredite, la Regione rafforza le attività formative e attiva il coinvolgimento degli operatori del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale per concorrere alla definizione operativa della programmazione formativa, sia generale che di dettaglio, consentendo il collegamento con i fabbisogni occupazionali.
Art. 56.
(Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro)
1. Il Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa ed ha lo scopo di integrare le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1 contiene:
a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni comparto territoriale e produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti; (103)

Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

b) le strategie e le linee di intervento complessivo per il Sistema educativo regionale e per le politiche di promozione occupazionale, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale e alle iniziative di collocamento mirato, in una logica di raccordo fra i soggetti deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro;
b bis) le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; (66)

Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

c) le indicazioni per l'integrazione del sistema di istruzione, di formazione professionale e del lavoro;
d) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del Sistema educativo regionale;
e) i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di riferimento per l'offerta formativa complessiva;
f) la programmazione degli interventi in base alle esigenze emergenti nel territorio regionale;
g) gli obiettivi, le priorità, le tipologie, i destinatari degli interventi regionali;
h) i settori economici e produttivi di intervento ed i criteri di preferenza per l'accesso ai benefici relativamente alle politiche del lavoro e della sicurezza e qualità del lavoro;
i) i criteri di riparto dei fondi alle Province e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite;104)

Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

j) i criteri relativi alle attività da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricoli rimessa alle ISA;
k) i criteri generali per il riparto tra le varie tipologie di intervento, le varie categorie dei beneficiari ed i diversi soggetti attuatori delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 15 della l.r. 30/2008 , nonché del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60 della l.r. 30/2008 , prevedendo, a parità di condizioni, un'equa ripartizione tra i generi;
l) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione degli interventi ed i criteri per la ripartizione delle risorse;
n) gli orientamenti, indirizzi e scelte per la formazione superiore, suddivisi per tipologie e diversificazione di interventi nonché la pianificazione territoriale degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a);
o) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto;
p) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza del Repertorio regionale delle professioni; (143)

Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

q) la comparazione tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico relativa all'azione svolta e la determinazione delle priorità, degli obiettivi e delle strategie di integrazione delle politiche formative e del lavoro;
r) i criteri generali per l'organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regione e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
s) gli standard di erogazione dei servizi al lavoro per ciascuna tipologia di utenza nonché i criteri per l'individuazione delle prestazioni specialistiche da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;
t) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;
u) i criteri generali per la stipula di accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
v) le attività di orientamento professionale e del Repertorio regionale delle professioni; (144)

Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

w) gli interventi di interesse regionale nelle materie di competenza del Piano;
x) le azioni e gli interventi sperimentali, i settori di intervento e tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di verifica, la determinazione delle relative risorse e della ripartizione delle stesse per tipologie di intervento.
3. La Regione approva il Piano sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi, che possono riunirsi anche in seduta congiunta:
a) il Comitato regionale interistituzionale di cui all'articolo 69;
b) la Commissione regionale di Concertazione di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
c) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998 ;
d) il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'Sito esternoarticolo 27, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive Sito esterno89/391/CEE , Sito esterno89/654/CEE , Sito esterno89/655/CEE , Sito esterno89/656/CEE , Sito esterno90/269/CEE , Sito esterno90/270/CEE , Sito esterno90/394/CEE , Sito esterno90/679/CEE , Sito esterno93/88/CEE , Sito esterno95/63/CE , Sito esterno97/42/CE , Sito esterno98/24/CE , Sito esterno99/38/CE , Sito esterno99/92/CE , Sito esterno2001/45/CE e Sito esterno2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
e) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'Sito esternoarticolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
4. Il Piano mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del nuovo Piano.
5. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province indicono congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro, come momento propedeutico alla formulazione delle analisi di valutazione di cui al comma 2.
Art. 57.
(Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa)
1. Il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa costituisce atto generale di programmazione regionale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa statale.
2. La Regione definisce i criteri sulla base dei quali la Città metropolitana e le province elaborano il Piano metropolitano e i Piani provinciali di cui all'articolo 63, in particolare relativamente a: (106)

Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, che mettono in relazione l'offerta formativa scolastica globale con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;
b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;
c) le indicazioni particolari e differenziate per gli accorpamenti per le scuole del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;
d) le eventuali condizioni per richiedere particolari deroghe;
e) le indicazioni specifiche per le scuole di montagna di cui all'articolo 13 e per le scuole situate in zone disagiate;
f) le azioni di verifica del Piano.
3. La Città metropolitana e le province adottano il Piano metropolitano e i Piani provinciali di cui all'articolo 63 redatti secondo i criteri di cui al comma 1 e li trasmettono alla Regione.(107)

Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, previa verifica della rispondenza del Piano metropolitano e dei Piani provincialiai criteri di cui al comma 1 e della conformità alla normativa statale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 69, approva il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello della sua entrata in vigore.(108)

Comma così modificato dall'art. 61 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, in caso di inerzia della Città metropolitana e delle province nell'adozione del Piano di cui all'articolo 63, esercita il potere sostitutivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63 dello Statuto , previa assegnazione alla Provincia inadempiente di un termine entro il quale provvedere. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, con le stesse procedure, in caso di non conformità del Piano metropolitano e dei Piani provinciali alle norme statali o regionali o ai criteri di cui al comma 1, apporta agli stessi i necessari adeguamenti.(109)

Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è effettuata direttamente dal Piano regionale.
Art. 58.
(Omissis)
Art. 59.
(Strumenti di attuazione di livello regionale)
1. La Giunta regionale provvede alla programmazione e alla definizione delle modalità di attuazione di azioni relative:
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative;
b) agli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
b bis) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro attribuite ad ALFA o ad ALiSEO ai sensi della vigente normativa regionale; (67)

Lettera inserita dall'art. 28 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , modificata dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificata dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25.

c) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle funzioni trasferite ai Comuni o alla Città metropolitana e alle province, o di competenza delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi. (134)

Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. La Giunta regionale, nel rispetto del Piano regionale di cui all'articolo 56, definisce la disciplina di attuazione dei programmi comunitari.
Art. 60.
(Standard regionali)
1. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard regionali per il Sistema educativo regionale, in particolare per la formazione professionale, al fine di garantire che le prestazioni formative siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale e fra la formazione professionale ed il mondo delle imprese.
3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato, gli standard regionali di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle politiche per il lavoro, in integrazione con i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.
Art. 60 bis
1. La Giunta regionale approva linee guida per definire le modalità operative e la gestione delle azioni del Sistema educativo regionale, sia in via generale sia in relazione a particolari programmi di intervento, anche per indirizzare l’operato di ALFA nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale).(110)

Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25.

CAPO II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO NON REGIONALE
Art. 61.
(Partecipazione alla programmazione regionale)
1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all’articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio. (111)

Comma sostituito dall'art. 63 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. La Città metropolitana, le province e i comuni partecipano alla programmazione regionale dell'organizzazione e del dimensionamento della rete ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63 e concorrono a definire gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e). (112)

Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 62.
(Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale)(113)

Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

(Omissis)
Art. 63.
(Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica)
1. Sulla base dei criteri regionali di cui all'articolo 57, comma 1 e delle norme statali, le Province adottano il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale ed in particolare definiscono:
a) gli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali si mettono in relazione l'offerta formativa e scolastica con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;
b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale e regionale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;
c) le indicazioni particolari e differenziate per le unificazioni o gli accorpamenti per le scuole statali del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;
d) le eventuali motivazioni per richiedere particolari deroghe all'interno della normativa vigente;
e) le azioni di aggiornamento e di verifica del Piano.
2 bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana. (114)

Comma aggiunto dall'art. 65 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 64.
(Omissis)
Art. 65.
(Programmazione coordinata)
1. La Regione, nell'ottica dell'integrazione dei servizi, emana indirizzi specifici agli Enti Locali e alle ISA al fine di rendere operante uno stabile coordinamento interistituzionale della programmazione degli interventi che riguardano il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine promuove la convocazione di periodiche conferenze di servizio territoriali.
2. La Regione sostiene le iniziative che le ISA, anche organizzandosi in rete o su base territoriale, attuano per coordinare la programmazione delle attività curricolari ed extracurricolari al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto, nel raccordo sistematico con l'Ente locale di riferimento per l'erogazione dei servizi di supporto all'azione educativa con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse economiche, professionali, strutturali a disposizione.
3. La Regione definisce, secondo la normativa statale e sulla base della realtà socio-economica ed occupazionale del territorio regionale, con il Piano regionale di cui all'articolo 56 o con specifico atto di programmazione, l'offerta educativa complessiva, conformemente alla distribuzione territoriale degli istituti secondari superiori, per gli indirizzi liceali, tecnici e professionali, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie.
4. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale, promuove opportune intese con l'Ufficio Scolastico Regionale onde definire criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle ISA, in coerenza con le disposizioni contenute nei Piani regionali di cui agli articoli 56 e 57.
CAPO III
GOVERNANCE, PARTENARIATO E ASSOCIAZIONISMO
Art. 66.
(Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale)
1. E' istituita la Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il Sistema educativo regionale nel suo complesso.
2. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del Sistema educativo regionale complessivo verificandone i relativi esiti.
3. La Conferenza è convocata ogni tre anni ed è composta dai rappresentanti del mondo della scuola, della formazione e dell'Università, dai responsabili amministrativi degli Enti locali e da coloro che operano all'interno del Sistema educativo regionale. 4. La Giunta regionale definisce le modalità di composizione e organizzazione della Conferenza.
5. La Conferenza valuta l'attuazione e può elaborare proposte in ordine alla presente legge e alle politiche regionali sul diritto allo studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).
Art. 67.
(Partenariato)
1. La Regione assicura il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri portatori di interesse nelle fasi di preparazione, attivazione, sorveglianza e valutazione degli ambiti di intervento della presente legge.
2. La Regione riconosce le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative quali interlocutori nelle materie oggetto della presente legge.
Art. 68.
(Associazionismo scolastico)
1. La Regione riconosce alla scuola la capacità di rappresentare lo spazio fisico, psicologico e sociale adatto a creare e ad ospitare forme di associazionismo professionale, culturale e sportivo, che, condividendo il principio della corresponsabilità, cooperino ad implementare l'azione educativa nel rispetto del pluralismo, attivando forme diverse e originali di partecipazione della comunità educativa alla vita scolastica.
2. L'associazionismo scolastico rappresenta uno strumento utile sia per dare risposte concrete a bisogni e necessità evidenziate dagli studenti e dagli operatori della scuola, sia per valorizzarne le eccellenze.
3. La Regione può sostenere progetti e iniziative proposte dall'associazionismo scolastico tese a rafforzare il miglioramento della qualità dell'offerta educativa ed in particolare l'aggiornamento e l'innovazione nonchè il rapporto tra scuola e territorio.
Art. 69.
(Comitato regionale per l'istruzione e la formazione)
1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l'integrazione del sistema scolastico e formativo con il territorio e con i soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali è istituito il Comitato Regionale per l'Istruzione e la Formazione (CRIF) quale soggetto rappresentativo del Sistema educativo regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
b) i Consiglieri provinciali con delega all’istruzione; (115)

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano; (116)

Lettera inserita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

c) il Magnifico Rettore dell'Università di Genova, o suo delegato permanente, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
e) due rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
f) otto rappresentanti delle associazioni sindacali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) otto rappresentanti delle associazioni datoriali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni degli organismi formativi accreditati;
i) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali degli insegnanti maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni degli stessi maggiormente rappresentative a livello regionale;
k) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle ISA di cui all'articolo 71;
l) due rappresentanti designati dalle Consulte regionali del terzo settore e della famiglia di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari);
n) un rappresentante dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83;
o) un rappresentante della Consulta per i problemi degli handicappati di cui alla l.r. 19/1994 .
p) due rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole paritarie;
q) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei dirigenti scolastici;
r) la Consigliera di parità regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2008 n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).
3. Il Comitato ha funzioni consultive ed esprime parere in merito al Piano triennale di cui all'articolo 56, al Piano regionale di cui all'articolo 57, al Piano regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 della l.r. 15/2006 nonché, qualora richiesto, su ogni altro atto di programmazione attinente alle materie di cui alla presente legge.
4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo del Sistema educativo regionale, in particolare sulla programmazione relativa alla istituzione dei Poli formativi e in merito al sistema di istruzione, formazione e orientamento, alla formazione tecnica superiore, alla formazione in apprendistato e all'educazione degli adulti.
5. La Giunta regionale nomina il Comitato e approva il regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
6. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l), n), e o) del comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
Art. 70.
(Sostegno all'azione educativa delle famiglie)
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nell'educazione dei figli e ne promuove il coinvolgimento nei processi di apprendimento e nella vita della scuola. La Regione persegue l'obiettivo dell'innalzamento del livello complessivo di equità del Sistema educativo regionale attraverso l'esercizio della corresponsabilità educativa della scuola o dell'organismo formativo, della famiglia e degli studenti.
2. Le iniziative, che possono interessare sia il sistema dell'istruzione che gli ambiti di formazione formale, non formale e informale, sono rivolte alle famiglie e possono essere organizzate da ISA, reti di ISA, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, Istituzioni formative, associazioni di insegnanti, genitori e studenti e organizzazioni del volontariato e terzo settore, prevedendo, nei casi opportuni, la compresenza di genitori, tutori, curatori e figli.
3. La Regione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), partecipa al Forum Regionale delle Associazioni Scolastiche dei Genitori con un suo rappresentante, al fine di valorizzare la componente dei genitori all'interno del Sistema scolastico e formativo e assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
Art. 71.
(Consulta regionale delle ISA)
1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra la Regione e le ISA e offrire una rappresentanza istituzionale alle ISA è istituita la Consulta regionale delle ISA, composta da trenta membri individuati all'interno delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti sul territorio regionale secondo i seguenti criteri:
a) rappresentanza della scuola statale e scuola paritaria;
b) rappresentanza delle istituzioni del primo e del secondo ciclo dell'istruzione,
c) rappresentanza delle istituzioni scolastiche presenti nelle diverse Province liguri;
d) rappresentanza dei dirigenti scolastici e presidenti di Consiglio di Istituto.
2. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, fissa le modalità tecniche per la definizione della composizione della Consulta regionale delle ISA, secondo i criteri di cui al comma 1.
3. La Consulta regionale delle ISA dura in carica tre anni ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale sentite le articolazioni territoriali del MIUR.
4. La Consulta regionale delle ISA elegge al suo interno un Presidente, si dota di un regolamento operativo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, può riunirsi autonomamente o venire convocata dall'Assessore regionale competente in ogni occasione reputata necessaria, al fine di acquisire pareri e formulare proposte relativamente alle iniziative regionali connesse al Sistema educativo regionale.
Art. 72.
(Consulta regionale degli studenti)
1. E' istituita la Consulta regionale degli studenti composta da:
a) i Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, di cui all'Sito esternoarticolo 6 del d.P.R. 567/1996 ;
b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Università e nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; (70)

Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

c) venti rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie tra gli eletti nei consigli di istituto, scelti provincialmente da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Istituto con modalità stabilite dalle Province.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive in relazione agli atti di programmazione di competenza regionale.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 1, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 73.
(Intese per la continuità del diritto all'istruzione)
1. La Giunta regionale promuove intese con il MIUR, per definire:
a) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e le articolazioni territoriali del MIUR in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione e organizzazione scolastica regionale e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;
b) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
2. La Regione promuove la stipula di accordi con l'amministrazione scolastica statale in merito ai progetti sperimentali d'integrazione scolastica tra i sistemi di istruzione e istruzione e formazione, nonché in merito ai progetti relativi ai percorsi professionalizzanti ed in apprendistato.
Art. 74.
(Omissis)
TITOLO IV
ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, SISTEMA INFORMATIVO
CAPO I
ACCREDITAMENTO
Art. 75.
(Accreditamento regionale)
1. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento del possesso di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strutturali e strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale finanziate con risorse pubbliche.
2. La Giunta regionale definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, anche tenuto conto delle intese assunte a livello nazionale.
3. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo di istruzione e formazione, la Giunta regionale approva norme specifiche di accreditamento, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni stabiliti dallo Stato.
4. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Giunta regionale che provvede anche al controllo del mantenimento nel tempo della permanenza dei requisiti richiesti e dispone le eventuali revoche.
5. Non sono soggette ad accreditamento le imprese per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse o che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.
Art. 76.
(Riconoscimento di attività formative)
1. Gli organismi non accreditati possono chiedere ad ALFA il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale purchè l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all'articolo 56.(117)

Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

2. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.
Art. 77.
(Standard di competenze)
1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce, ai fini dell'accreditamento degli organismi formativi ai sensi dell'articolo 75, i profili professionali, i titoli d'accesso e le competenze di base per le figure professionali del sistema della formazione professionale, in particolare:
a) il Direttore di centro, a cui è affidata la direzione delle attività formative e dei centri di formazione professionale degli organismi accreditati, provvede alla gestione del centro stesso secondo il progetto educativo adottato;
b) il coordinatore di corso, scelto tra i docenti-formatori con particolari requisiti, ha il compito di coordinare l'attività didattica del corso secondo il Piano didattico adottato dalla direzione del Centro;
c) il formatore professionale svolge attività di formazione professionale consistente nell'impartire cognizioni teoriche e pratiche agli allievi secondo il programma approvato con l'istituzione del corso;
d) il tutor integra l'azione dei formatori con interventi legati alle attività di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini formativi e nelle diverse forme di apprendistato.
Art. 78.
(Qualificazione del sistema)
1. La Regione, all'interno della propria programmazione, definisce azioni volte a rafforzare e qualificare il sistema della formazione professionale, ed in particolare:
a) azioni innovative volte al miglioramento metodologico della didattica, della gestione e delle nuove tecnologie;
b) formazione e aggiornamento per lo sviluppo di specifiche professionalità o per la riconversione degli operatori;
c) miglioramento e adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria o alla innovazione di locali destinati alle attività formative.
2. La Regione può sostenere interventi diretti rivolti agli organismi accreditati finalizzati prioritariamente verso azioni che agevolano l'unificazione e l'accorpamento degli organismi stessi o che innovano e qualificano l'offerta formativa.
CAPO II
RICONOSCIMENTO, CERTIFICAZIONI E TITOLI
Art. 79.
(Individuazione, validazione e certificazioni delle competenze)(71)

Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, ai sensi delle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.
2. La Regione, in merito all’individuazione e alla validazione delle competenze e alla procedura di certificazione, assicura gli standard minimi di processo di cui all’Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 ).
2 bis. La Regione si avvale di ALFA per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.(118)

Comma aggiunto dall'art. 68 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Art. 80.
(Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze)(72)

Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali per la formazione professionale e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi valide sull'intero territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi a ricercare la compatibilità del Sistema regionale con il Quadro delle Qualifiche dell'Area europea dell'Istruzione superiore attraverso l'adozione di appositi descrittori, in relazione alle conoscenze, abilità, competenze, per i diversi cicli scolastici e formativi.
3. Il Sistema educativo regionale si basa sul riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel repertorio regionale delle figure professionali e delle relative qualifiche.
4. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del Repertorio regionale di cui all'articolo 84.
5. Nell’ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti: (73)

Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;
b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all’interno dei percorsi della formazione professionale, dell’apprendistato e dei titoli acquisiti all’interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;
c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;
d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi della formazione integrata superiore.
Art. 81.
1. Per il rilascio dell’attestazione al termine dei servizi di individuazione e validazione nonchè al termine dei servizi di certificazione, la Regione assicura gli standard minimi di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 13/2013 . (75)

Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Art. 82.
(Libretto formativo)
1. Il libretto formativo registra il curriculum dell'allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell'alternanza scuola lavoro, del tirocinio e le qualifiche ottenute.
2. Nel libretto di cui al comma 1, possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, compresa la formazione in apprendistato.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche del libretto formativo, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.
CAPO III
SISTEMA INFORMATIVO E ANAGRAFI
Art. 83.
(Omissis)
Art. 84.
(Repertorio regionale delle professioni)
1. La Regione, al fine di supportare la funzione di governo e programmazione delle politiche della formazione e del lavoro, istituisce, in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Sito esternod.lgs. 13/2013 , il Repertorio regionale delle figure professionali quale strumento di sistema per il raccordo fra le imprese, i servizi per l'impiego, il sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale e le persone in cerca di occupazione. (119)

Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

1 bis. Il Repertorio regionale delle professioni è uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l’orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l’occupazione e recepisce i dati e le analisi pervenute dall’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro previsto dall’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni. (145)

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. Il Repertorio realizza e mette a sistema il complesso delle aree e delle figure professionali in cui si articola il sistema professionale regionale ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Sito esternod.lgs. 13/2013 e contribuisce alla determinazione del sistema regionale di certificazione dei crediti e delle competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita e ne facilita l'accumulazione, il trasferimento, la spendibilità. In particolare assolve le seguenti funzioni: (120)

Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) rilevare, analizzare e descrivere, in termini di competenze e di percorsi, le figure professionali operanti sul mercato del lavoro ligure;
b) conoscere le tendenze in atto, a livello regionale e locale, nell'ambito dei settori economici e delle professioni;
c) rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi, attraverso l'individuazione delle competenze professionali necessarie allo sviluppo del territorio;
3. Il Repertorio di cui al comma 1, comprende anche le figure professionali di cui agli articoli 26 e 29.
4. Al fine di offrire percorsi formativi adeguati all'evoluzione del mercato del lavoro, la Giunta regionale istituisce, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 83, il Laboratorio delle professioni di domani con il compito di identificare i profili con le relative competenze ed abilità necessarie di figure professionali innovative e orientate al futuro.(79)

Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

5. La Giunta regionale approva il Repertorio regionale delle figure professionali e definisce le modalità di funzionamento dello stesso.(147)

Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Art. 85.
(Sistema informativo regionale)
1. La Regione supporta il sistema educativo nel suo complesso, sviluppando il Sistema informativo regionale attraverso:
a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;
b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 19 della l.r. 30/2008 nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.
3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.
3 bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale organizza, nell’ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all’analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:
a) istruzione, compresa l’istruzione prescolare e dell’infanzia;
b) istruzione e formazione professionale;
c) istruzione universitaria;
d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l’educazione degli adulti;
e) occupazione e lavoro.
3 ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto previsto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al Sito esternod.lgs. 196/2003 .
3 quater. L’interconnessione di cui al comma 3 bis è attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti. (80)

Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

4. La Regione può, anche avvalendosi di ALFA, stipulare accordi ed intese con la Città metropolitana e le province, le Istituzioni scolastiche, gli Enti formativi attuatori e le Università, per l'organizzazione e la gestione dei dati degli studenti, nel rispetto di quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).(81)

Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43, ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

CAPO IV
VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 86.
(Sistema di valutazione e monitoraggio)
1. Le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale esercitate da Regione e i compiti assegnati dalla presente legge ad ALFA, Città metropolitana e province ai sensi della presente legge sono oggetto di valutazione, controllo e monitoraggio, sulla base di criteri e modalità definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 56.(121)

Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

2. Il monitoraggio degli interventi avviene mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
3. La Regione, anche raccordando le proprie metodologie di valutazione con quelle dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 91, comma 3, al fine di supportare la qualità dell'offerta educativa complessiva, istituisce un sistema regionale di valutazione delle ISA e degli organismi formativi.
Art. 87.
(Vigilanza)
1. La Regione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, ALFA e gli organismi attuatori forniscono le informazioni e i dati di loro competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste dalla Regione. (122)

Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

3. La Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ad ALFA o agli organismi attuatori attraverso verifiche in loco dei sistemi di gestione e di controllo e delle azioni finanziate nonché attraverso il monitoraggio finanziario e fisico delle attività oggetto della presente legge.(123)

Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Art. 88.
(Revoca dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale procede, previa diffida ad adempiere, alla revoca e al conseguente recupero ed eventuale riprogrammazione dei finanziamenti di cui alla presente legge nei seguenti casi:
a) mancata utilizzazione delle risorse finanziarie nei termini previsti dalla vigente normativa, salva motivata concessione di proroga;
b) irregolarità nell'impiego dei finanziamenti stessi;
c) mancato invio della certificazione richiesta.
Art. 89.
(Controlli sulle attività formative)
1. La Regione, anche attraverso ALFA, esercita il controllo sulle attività formative mediante la verifica: (125)

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

a) della conformità alle normative di riferimento;
b) della regolarità di svolgimento delle azioni;
c) della corretta gestione finanziaria e contabile.
2. L'attività ispettiva sulle iniziative formative gestite dagli organismi accreditati di cui all'articolo 18 è svolta, di norma, da ALFA ed è diretta: (126)

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

a) a verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formativa;
b) ad accertare che lo svolgimento delle attività sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;
c) ad accertare che nello svolgimento delle attività siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, normativa nazionale o regionale.
3. ALFA rilascia, entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività e lo stato di avanzamento della spesa nonché l'approvazione del rendiconto finale per le attività concluse entro l'anno precedente.(127)

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

4. ALFA verifica, sulla base di specifiche direttive regionali, il regolare svolgimento dell'attività, lo stato di avanzamento della spesa e l'ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti attuatori. (128)

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

5. I soggetti attuatori trasmettono ai soggetti competenti la certificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Regione.(129)

Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo il soggetto attuatore presenta la documentazione giustificativa delle stesse. La Regione predispone apposite linee guida per i soggetti attuatori. (148)

Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

7. La Regione predispone, in linea con la normativa comunitaria, apposite linee guida per la semplificazione dei costi e per la definizione delle modalità di verifica da parte dei soggetti competenti. (130)

Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Art. 90.
(Esami e commissioni)
1. L'attestato di qualifica, diploma o di specializzazione è rilasciato a seguito di un esame finale sostenuto davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dalla Amministrazione che rilascia il titolo professionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.(82)

Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

2. Fanno comunque parte della commissione di cui al comma 1:
a) rappresentanti dell'amministrazione che rilascia il titolo;
b) rappresentanti dell'organismo attuatore dell'iniziativa;
c) esperti di settore.
3. La commissione esaminatrice, dopo aver proceduto allo svolgimento di prove preselettive e tenuto conto degli esiti delle stesse, procede all'esame del candidato. Tale esame comprende almeno una prova orale.
4. Al termine dell'espletamento delle prove, la commissione redige un verbale, sulla base di specifica modulistica approvata con provvedimento del dirigente regionale competente.
5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 ), come sostituito dall'articolo 119 della presente legge. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo.
6. La domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame può essere presentata anche da coloro che, in qualità di privatisti, abbiano acquisito documentate esperienze formativo-pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dalle attività alle cui prove finali chiedono di partecipare.
6 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, approva specifiche disposizioni per la disciplina degli esami relativi ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale realizzati dagli organismi formativi nonché apposite linee guida per la disciplina degli esami di qualifica nell’ambito della sussidiarietà e dell’apprendistato.(83)

Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

CAPO V
SVILUPPO E INNOVAZIONE
Art. 91.
(Innovazione e qualificazione delle risorse umane)
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema educativo, di istruzione e formazione, di orientamento, realizzando, mediante la stipula di convenzioni, accordi con l'Agenzia nazionale per il sostegno all'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), con l'Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con le imprese, singole o associate, e con le associazioni di settore.
2. La Regione contribuisce alla qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie, valorizzando il ruolo dell'Università di Genova.
3. La Regione, attraverso apposite convenzioni, collabora con l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) anche al fine di monitorare la qualità complessiva dell'offerta formativa e valutare periodicamente il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisito dagli studenti.
Art. 92.
(Formazione degli insegnanti, dei formatori, dei tutor)
1. La Regione, gli Enti locali, le ISA e gli organismi formativi accreditati, le associazioni di categoria riconosciute, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del relativo personale in servizio.
2. La Regione valorizza le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale in genere svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendone una adeguata formazione.
3. La Regione promuove le iniziative di incontro e scambio culturale tra il personale impegnato in attività formative e il personale docente del sistema nazionale di istruzione, in particolare valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica.
4. La Regione, anche avvalendosi di strutture di ricerca didattica dell'Università o di enti e associazioni inserite nell'albo nazionale, elabora:
a) programmi di formazione iniziale per chi aspiri a svolgere, nel rispetto delle norme relative alle procedure di assunzione, le funzioni di formatore;
b) programmi di riqualificazione del personale della formazione professionale ai quali possono partecipare formatori e tutor degli organismi di formazione professionale accreditati;
c) programmi di aggiornamento unitari per personale della formazione professionale appartenente ad organismi formativi accreditati o personale docente delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.
Art. 93.
(Metodologie didattiche nel sistema formativo)
1. Le attività formative, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e dei centri di formazione professionale, in particolare quelle integrate, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza scuola lavoro. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. La Regione, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e con l'Università, promuove e sostiene azioni di ricerca didattica e sperimentazione di nuove metodologie per l'apprendimento.
3. La Regione può istituire borse di studio per soggetti laureati che presentino progetti di ricerca per l'innovazione didattica, da realizzarsi anche presso associazioni o altri soggetti senza fini di lucro, che abbiano sede operativa in Liguria.
TITOLO V
NORME FINALI
CAPO I
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME
SEZIONE I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2006
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
(Inserimento di articolo nella l.r. 15/2006 )
Art. 97.
Art. 98.
1. Al comma 2 dell' articolo 41 della l.r. 15/2006 , le lettere a), b), d), h), i) e k) sono abrogate.
2. Alla lettera j) del comma 2 dell' articolo 41 della l.r. 15/2006 , le parole: "e alienazione" sono soppresse.
7. Le lettere d bis) e d ter) del comma 4 dell' articolo 41 della l.r. 15/2006 sono abrogate.
Art. 99.
Art. 100.
(Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 15/2006 )
Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
1. Al comma 1 dell' articolo 51 della l.r. 15/2006 , le lettere a) e c) sono abrogate.
Art. 105.
SEZIONE II
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108.
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2008 )
Art. 109.
Art. 110.
(Modifiche all'articolo 49 e all'articolo 51 della l.r. 30/2008 )
2. Al comma 2 dell' articolo 51 della l.r. 30/2008 , le parole: "Gli oneri finanziari per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 sono a carico del soggetto utilizzatore." sono soppresse.
Art. 111.
Art. 112.
Art. 113.
(Ulteriori modifiche alla l.r. 30/2008 )
Art. 114.
(Modifiche degli articoli 2 e 4 della l.r. 30/2007 )
1. Alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 2 della l.r. 30/2007 le parole ", ai sensi dell'articolo 3" sono soppresse.
Art. 115.
(Modifiche all'articolo 11 alla l.r. 30/2007 )
Art. 116.
Art. 117.
Art. 118.
SEZIONE III
ALTRE MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME
Art. 119.
(Modifiche alla l.r. 25/1996 )
Art. 120.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro);
f) i commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 dell'articolo 24 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
g) l'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale");
h) il titolo III della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap), ad esclusione dell'articolo 15;
i) il comma 5 dell'articolo 7 e l'articolo 56 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione);
j) l'articolo 3 e l'articolo 23 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
k) l'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
l) l'articolo 7, l'articolo 53, l'articolo 66, l'articolo 67 e l'articolo 68 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
m) nella deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 2008, n. 33 (Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2008/2010 di cui all'articolo 58 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 "Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione"), al punto E) Esonero dalla tassa regionale dell'allegato A), le parole "Il rimborso della tassa regionale non è previsto in caso di trasferimento ad altra Università o per intervenuta rinuncia agli studi universitari." sono soppresse.
CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 121.
(Informazione e comunicazione)
1. La Regione cura l'attività d'informazione e di comunicazione istituzionale dei servizi e delle attività del Sistema educativo regionale per diffonderne la conoscenza al fine di favorire l'accesso alle prestazioni erogate.
2. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l'attività d'informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie e agli studenti.
Art. 122.
(Norme transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, le Province possono richiedere un contributo regionale straordinario per la copertura degli oneri relativi all'attuazione di organici progetti diretti all'accompagnamento della trasformazione dei Centri Provinciali di Formazione Professionale.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è quantificato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.S.U. è nominato, con le procedure di cui all'articolo 41, comma 5, della l.r. 15/2006 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione, in attuazione delle disposizioni contenute nel Sito esternod.P.C.M. 25 gennaio Sito esterno2008 , riconosce l'attività svolta a decorrere dall'annualità 2005-2006, dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile, sino alla compiuta definizione del relativo ITS.5. Al personale già trasferito alle Province dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale stesso dall'articolo 51 della stessa l.r. 52/1993 .
Art. 123.
(Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Art. 124.
(Omissis)

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

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Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

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Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.