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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 85.
(Sistema informativo regionale)
1. La Regione supporta il sistema educativo nel suo complesso, sviluppando il Sistema informativo regionale attraverso:
a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;
b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 19 della l.r. 30/2008 nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.
3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.
3 bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale organizza, nell’ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all’analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:
a) istruzione, compresa l’istruzione prescolare e dell’infanzia;
b) istruzione e formazione professionale;
c) istruzione universitaria;
d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l’educazione degli adulti;
e) occupazione e lavoro.
3 ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto previsto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al Sito esternod.lgs. 196/2003 .
3 quater. L’interconnessione di cui al comma 3 bis è attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti. (80)

Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

4. La Regione può, anche avvalendosi di ALFA, stipulare accordi ed intese con la Città metropolitana e le province, le Istituzioni scolastiche, gli Enti formativi attuatori e le Università, per l'organizzazione e la gestione dei dati degli studenti, nel rispetto di quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).(81)

Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43, ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .


Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

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Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

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Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.