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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 80.
(Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze)(72)

Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali per la formazione professionale e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi valide sull'intero territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi a ricercare la compatibilità del Sistema regionale con il Quadro delle Qualifiche dell'Area europea dell'Istruzione superiore attraverso l'adozione di appositi descrittori, in relazione alle conoscenze, abilità, competenze, per i diversi cicli scolastici e formativi.
3. Il Sistema educativo regionale si basa sul riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel repertorio regionale delle figure professionali e delle relative qualifiche.
4. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del Repertorio regionale di cui all'articolo 84.
5. Nell’ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti: (73)

Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;
b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all’interno dei percorsi della formazione professionale, dell’apprendistato e dei titoli acquisiti all’interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;
c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;
d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi della formazione integrata superiore.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

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Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

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Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.