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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 69.
(Comitato regionale per l'istruzione e la formazione)
1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l'integrazione del sistema scolastico e formativo con il territorio e con i soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali è istituito il Comitato Regionale per l'Istruzione e la Formazione (CRIF) quale soggetto rappresentativo del Sistema educativo regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
b) i Consiglieri provinciali con delega all’istruzione; (115)

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano; (116)

Lettera inserita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

c) il Magnifico Rettore dell'Università di Genova, o suo delegato permanente, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
e) due rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
f) otto rappresentanti delle associazioni sindacali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) otto rappresentanti delle associazioni datoriali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni degli organismi formativi accreditati;
i) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali degli insegnanti maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni degli stessi maggiormente rappresentative a livello regionale;
k) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle ISA di cui all'articolo 71;
l) due rappresentanti designati dalle Consulte regionali del terzo settore e della famiglia di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari);
n) un rappresentante dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83;
o) un rappresentante della Consulta per i problemi degli handicappati di cui alla l.r. 19/1994 .
p) due rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole paritarie;
q) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei dirigenti scolastici;
r) la Consigliera di parità regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2008 n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).
3. Il Comitato ha funzioni consultive ed esprime parere in merito al Piano triennale di cui all'articolo 56, al Piano regionale di cui all'articolo 57, al Piano regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 della l.r. 15/2006 nonché, qualora richiesto, su ogni altro atto di programmazione attinente alle materie di cui alla presente legge.
4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo del Sistema educativo regionale, in particolare sulla programmazione relativa alla istituzione dei Poli formativi e in merito al sistema di istruzione, formazione e orientamento, alla formazione tecnica superiore, alla formazione in apprendistato e all'educazione degli adulti.
5. La Giunta regionale nomina il Comitato e approva il regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
6. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l), n), e o) del comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

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Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

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Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.