Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 5.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale;
b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione;
c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;
d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'Sito esternoarticolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
e) promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi;
f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati;
g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi;
h) promozione di strumenti per l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i Comuni, la Città metropolitana e le province nella programmazione dell'edilizia scolastica; (91)

Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese;
j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze;
k) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all'articolo 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 17;
l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo;
l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ALFA, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; (92)

Lettera inserita dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

m) definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.