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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 44.
(Educazione permanente degli adulti)
1. L'educazione degli adulti, attraverso opportunità di apprendimento, è finalizzata a favorire:
a) l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti e l'arricchimento del patrimonio culturale;
b) il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
c) la diffusione e l'estensione delle conoscenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
d) il pieno sviluppo della personalità.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, organismi formativi, università della terza età e associazioni del terzo settore aventi le finalità di cui al comma 1, che svolgono le attività di educazione non formale rivolte agli adulti, anche attraverso la realizzazione di appositi accordi o convenzioni.
3. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono le attività delle Università a favore della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla crescente domanda diretta all'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

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Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

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Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.