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Legge regionale 9 aprile 2009, n. 9

Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 5.
(Modalità attuative)
1. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono attivati attraverso una apposita procedura selettiva definita con atto della Giunta regionale, nel quale sono altresì indicati i criteri di ammissibilità e selezione.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla Giunta regionale e con modalità disciplinate da apposita convenzione, con priorità per l'attività di promozione e pubblicità di nuovi voli charter dai paesi extra Unione Europea verso gli aeroporti liguri.
3. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla Giunta regionale in funzione dell'aumento del traffico "incoming" verso la Liguria e con modalità disciplinate da apposita convenzione.