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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.
Art. 2.
(Principi e finalità)
1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con Sito esternolegge 27 maggio 1991, n. 176 :
a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;
b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;
c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.
2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:
a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
c) promuovere la maternità e paternità responsabile;
d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;
e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;
f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;
h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;
i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;
j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore;
k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate dall' Sito esternoarticolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo);
l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.
Art. 3.
(Compiti della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:
a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;
b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;
f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;
g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.
Art. 4.
(Compiti delle Province)
1. Le Province, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 12/2006 :
a) promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;
c) concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i Distretti Sociosanitari;
d) promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.
Art. 5.
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 , svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;
c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;
d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.
3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.
5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della l.r. 12/2006 .
Art. 6.
(Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 33 della l.r 12/2006 , oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.
2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'articolo 9.
Art. 7.
(Monitoraggio e buone pratiche)
1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:
a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;
b) individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 ;
c) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;
d) studia e analizza la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.
2. La Regione, attraverso l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui al comma 1, effettua un costante monitoraggio e valutazione sul complesso dell'offerta socio-educativa assistenziale destinata ai minori e, per mezzo dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), svolge attività di approfondimento relativamente ai fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato.
Art. 8.
(Programmazione e integrazione delle politiche)
1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 .
2. A livello territoriale, le politiche di cui alla presente legge vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di Ambito Territoriale Sociale e del Piano di Distretto Sociosanitario. Il Piano di Distretto Sociosanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei Sindaci e la direzione generale della Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore della famiglia e del minore.
3. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni Distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.
Art. 9.
(Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori)
1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.
2. Il Coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il Coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'Amministrazione della Giustizia, nonché il mondo del Terzo Settore, che si occupano di minori.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.
TITOLO II
POLITICHE PER LA PRIMA INFANZIA E I MINORI
CAPO I
RETE SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 10.
(Servizi per la prima infanzia)
1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi;
c) servizi domiciliari;
d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.
5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.
Art. 11.
(Organizzazione dei servizi per la prima infanzia)
1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.
3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.
4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.
Art. 12.
(Sistema Educativo Integrato)
1. La Regione e gli Enti locali perseguono:
a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.
2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.
Art. 13.
(Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione)
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL e con i servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizzano interventi di educazione alla salute.
Art. 14.
(Nido d'infanzia)
1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.
2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.
3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.
4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.
5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.
Art. 15.
(Servizi integrativi)
1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:
a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;
b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.
Art. 16.
(Servizi domiciliari)
1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.
Art. 17.
(Servizi ricreativi)
1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.
CAPO II
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E TUTELA DEL MINORE
Art. 18.
(Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia)
1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla l.r 12/2006 , la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.
2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.
Art. 19.
(Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile)
1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.
2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:
a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.
Art. 20.
(Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore)
1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione può intervenire nei confronti del genitore o del collocatario attraverso forme di erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità dell'intervento di cui al comma 1.
Art. 21.
(Affidamento familiare)
1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Sito esternoTitolo I bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.
2. La Regione, tramite i competenti servizi territoriali sociali e sanitari, garantisce al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia, anche attraverso la costruzione di reti di nuclei affidatari che possano offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno fondato sul mutuo-aiuto.
Art. 22.
(Adozione nazionale ed internazionale)
1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto della vigente normativa:
a) vigila, ai sensi della Sito esternol. 184/1983 , sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale e internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
b) promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;
c) promuove, d'intesa con il Tribunale per i minorenni e con tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, attività di informazione, formazione, preparazione delle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione, nel caso di adozioni internazionali, all'inserimento scolastico;
d) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'Sito esternoarticolo 39 bis, comma 2, della l. 184/1983 ; detto Servizio può essere attivato direttamente o tramite convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.
Art. 23.
(Reti di accoglienza)
1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.
2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla Sito esternol. 184/1983 .
Art. 24.
(Strutture residenziali e semiresidenziali per minori)
1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.
2. Costituiscono strutture residenziali:
a) le Comunità Educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il Servizio pubblico e/o il Tribunale ravvisino la necessità di un allontanamento, o in presenza di un provvedimento penale di collocamento in comunità da parte dell'Autorità Giudiziaria;
b) le Case famiglia per minori, quali luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai Servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti;
c) le Comunità genitore-bambino: strutture residenziali atte ad accogliere un genitore con il proprio o i propri figli quando il nucleo necessiti di un sostegno volto all'autonomia dello stesso e allo sviluppo delle capacità genitoriali.
3. Costituiscono strutture semi-residenziali:
a) i Centri Socio Educativi Diurni, quali luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine;
b) i Centri di aggregazione, quali "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative volte alla socializzazione, all'accompagnamento scolastico ed alla animazione del tempo libero.
4. Le funzioni di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo delle strutture di cui al comma 2 sono regolate dalle legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, Recepimento del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ) e dalla l.r. 12/2006 , nonché dall'articolo 30 della presente legge. L'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.
Art. 25.
(Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero)
1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:
a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;
b) lo sviluppo delle pari opportunità, della socializzazione ed integrazione dei bambini e delle bambine appartenenti a diverse etnie e culture nonché il rapporto con la scuola.
2. La Regione favorisce e valorizza attività e servizi di facile accesso, anche attraverso l'azione degli Enti territoriali, quali:
a) educativa - territoriale e di strada;
b) partecipazione attiva dei minori;
c) aggregazione con particolare riferimento al tempo extrascolastico;
d) promozione del gioco e dell'approccio ludico;
e) interventi di collaborazione con le scuole mirati alla promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile ed al contrasto del bullismo.
Art. 26.
(Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari)
1. La Regione promuove percorsi di sostegno per i ragazzi all'uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per consentire agli stessi lo sviluppo delle competenze indispensabili al raggiungimento dell'autonomia.
Art. 27.
(Protezione dei minori vittime di reato)
1. La Regione, nell'ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della violenza sessuale, del maltrattamento e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:
a) l'individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori;
b) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario;
c) la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza.
2. A tal fine la Regione:
a) collabora con le Autorità e gli Enti preposti nelle azioni informative e formative rivolte a tutti i soggetti a cui competono funzioni di protezione dei bambini e dei ragazzi;
b) sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette;
c) promuove e sostiene la sottoscrizione di protocolli operativi a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati;
d) sostiene la realizzazione da parte degli Enti preposti di attività di mediazione penale e sociale.
Art. 28.
(Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale)
1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri e della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
2. La Regione e gli Enti locali, per quanto di propria competenza, programmano politiche di sostegno per i minori autori di reato, anche stranieri non accompagnati, collaborando con gli organismi della giustizia minorile e delle associazioni del Terzo Settore ivi operanti, disponendo percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del reinserimento sociale, familiare, di supporto alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo.
3. La Regione collabora con l'Amministrazione della Giustizia, attraverso progetti sperimentali di tipo educativo, alla realizzazione di interventi nei confronti di minori che abbiano commesso il primo reato, secondo le modalità previste dagli atti di programmazione di cui alla l.r. 12/2006 .
CAPO III
STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ, LA PARTECIPAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI OFFERTA
Art. 29.
(Servizi sperimentali)
1. La Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi socio-educativi e assistenziali, anche proposti da Enti locali, Terzo Settore e privati convenzionati, in grado di coniugare flessibilità e qualità.
Art. 30.
(Linee guida)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:
a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare di cui all'articolo 24, comma 1, verificando periodicamente il rispetto dei medesimi;
b) gli standard strutturali e di localizzazione, organizzativi, qualitativi e le tipologie delle strutture di cui all'articolo 24, comma 2, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, al fine della loro autorizzazione e accreditamento;
c) in ordine all'accreditamento di cui all'articolo 24, comma 4, le procedure, gli strumenti e le modalità per attivare e sviluppare il processo di accreditamento dei servizi sociali, i requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati (1)

Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

;
d) gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi per i servizi di cui all'articolo 10, comma 2;
e) le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture di cui all'articolo 10 e all'articolo 24, secondo quanto disposto dall'articolo 34.
Art. 31.
(Partecipazione)
1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l'infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
3. Presso ogni nido d'infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un Comitato di partecipazione.
4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.
Art. 32.
(Compartecipazione alla spesa)
1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto dell'articolo 51 della l.r. 12/2006 .
2. La definizione della quota di compartecipazione familiare è effettuata dai Comuni, per i servizi diretti o in convenzione, tenuto conto di quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Sito esternoarticolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).
Art. 33.
(Vincolo di destinazione)
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia e/o a servizi sociali realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione di dieci anni.
2. Lo svincolo, prima della scadenza, è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata dal proprietario nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa dei servizi considerati.
Art. 34.
(Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.
3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.
4. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.
TITOLO III
POLITICHE GIOVANILI
CAPO I
INTERVENTI PER GLI ADOLESCENTI ED I GIOVANI
Art. 35.
(Politiche giovanili)
1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani, curandone il raccordo, in modo da garantire la massima efficacia dell'azione regionale. A tal fine, può essere costituito apposito organismo intersettoriale di coordinamento.
Art. 36.
(Coordinamento a livello distrettuale)
1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle Istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.
2. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni Distretto Sociosanitario vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.
3. La programmazione territoriale, collegata con quella regionale, garantisce azioni e interventi rivolti alla realtà giovanile tesi anche a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori.
Art. 37.
1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l’equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l’autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL, il Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e privati.
2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all’educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all’interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.
3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l’esercizio del diritto di cittadinanza, l’educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.
4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.
Art. 37 bis.
(Omissis)
Art. 38.
(Educativa di strada)
1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.
2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.
Art. 39.
(Forum regionale dei giovani)
1. E' istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.
2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.
3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:
a) predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;
b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;
c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;
d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.
5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.
Art. 40.
(Informagiovani)
1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.
2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti "informagiovani", soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.
3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione Europea.
Art. 41.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da Enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.
1 bis. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento), interventi e azioni finalizzati a promuovere: (11)

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;
2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio;
3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti. (10)

Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 42.
(Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale)
1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sostegno dei programmi europei ad essi dedicati.
2. La Regione favorisce per fini culturali e di studio gli scambi di giovani dai 18 ai 25 anni in ambito familiare.
3. Per favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili, la Regione può concludere accordi o parternariati con altre Regioni nazionali ed europee.
4. La Regione promuove i temi dell'educazione alla pace e all'intercultura, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo anche in considerazione della sua collocazione geografica.
Art. 43.
(Prestiti d'onore)
1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale.
2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.
Art. 44.
(Centri giovani)
1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I Centri giovani si caratterizzano nella continuità dell'offerta dell'attività collegata a un progetto educativo.
2. Di norma i Centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei Centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.
3. Gli Enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i Centri giovani.
Art. 45.
(Accordi programma quadro)
1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono tesi a sviluppare interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella comunità e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Gli interventi regionali perseguono gli obiettivi della promozione della cultura del bene comune e della legalità, l'attenzione all'integrazione delle persone a rischio di esclusione sociale, l'incontro ed il confronto tra i giovani e tra i giovani e gli adulti, per rafforzare la coesione sociale delle comunità territoriali.
CAPO II
VALORIZZAZIONE E FUNZIONE DEGLI ORATORI
Art. 46.
(Attività degli Oratori)
1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 3, della Costituzione .
2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.
3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta.
4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.
Art. 47.
(Protocolli d'intesa)
1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:
a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 3 della Costituzione .
2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari
Art. 48.
(Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 47.
2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l'acquisizione di attrezzature.
3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 47.
CAPO III
SOGGIORNI SOCIO EDUCATIVI E DIDATTICI
Art. 49.
(Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici)
1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accampamento;
b) soggiorno itinerante;
c) soggiorno in accantonamento.
2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.
3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.
5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.
6. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.
Art. 50.
(Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture)
1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.
2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all'acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta (2)

Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

.
Art. 51.
(Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni)
1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;
b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 52.
(Omissis).
Art. 53.
(Norma finale)
1. La Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare, in modo differenziato, sull'attuazione degli interventi di cui al Titolo III.
Art. 54.
(Norme di prima applicazione e transitorie)
1. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa precedente rimangono in essere. La Giunta regionale adotta le linee guida di cui all'articolo 30 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more di adozione delle linee guida, il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva) rimane in vigore e reca la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere b), d) ed e) e rimangono altresì in vigore le disposizioni di cui agli articoli 12 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi) e i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione recanti, rispettivamente, la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere e) e d). Dalla data di entrata in vigore delle linee guida, le suddette disposizioni si intendono abrogate.
3. Gli allegati alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'articolo 49, fino all'adozione dell'apposita disciplina.
Art. 55.
(Modifica di norme)
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato;
Art. 56.
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 54, sono abrogate:
a) la legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi);
b) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) e successive modifiche e integrazioni;
c) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Interventi regionali per la valorizzazione e la funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari) e successive modifiche e integrazioni;
d) il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva).

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .