Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 9.
(Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori)
1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.
2. Il Coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il Coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'Amministrazione della Giustizia, nonché il mondo del Terzo Settore, che si occupano di minori.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .