Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 7.
(Monitoraggio e buone pratiche)
1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:
a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;
b) individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 ;
c) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;
d) studia e analizza la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.
2. La Regione, attraverso l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui al comma 1, effettua un costante monitoraggio e valutazione sul complesso dell'offerta socio-educativa assistenziale destinata ai minori e, per mezzo dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), svolge attività di approfondimento relativamente ai fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .