Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 6.
(Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 33 della l.r 12/2006 , oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.
2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'articolo 9.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .