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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 6.
(Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 33 della l.r 12/2006 , oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.
2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'articolo 9.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .