Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 50.
(Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture)
1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.
2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all'acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta (2) .
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .