Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 5.
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 , svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;
c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;
d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.
3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.
5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della l.r. 12/2006 .
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .