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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 5.
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 , svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;
c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;
d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.
3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.
5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della l.r. 12/2006 .

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .