Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 47.
(Protocolli d'intesa)
1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:
a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione .
2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .