Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 43.
(Prestiti d'onore)
1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale.
2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .