Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 40.
(Informagiovani)
1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.
2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti "informagiovani", soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.
3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione Europea.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .