Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 39.
(Forum regionale dei giovani)
1. E' istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.
2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.
3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:
a) predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;
b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;
c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;
d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.
5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .