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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 38.
(Educativa di strada)
1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.
2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .