Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 38.
(Educativa di strada)
1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.
2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .