Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 34.
(Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.
3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.
4. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .