Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 3.
(Compiti della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:
a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;
b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;
f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;
g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .