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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 3.
(Compiti della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:
a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;
b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;
f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;
g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .