Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 23.
(Reti di accoglienza)
1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.
2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla l. 184/1983 .
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .