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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 19.
(Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile)
1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.
2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:
a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .