Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 19.
(Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile)
1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.
2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:
a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .