Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 18.
(Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia)
1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla l.r 12/2006 , la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.
2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .