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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 18.
(Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia)
1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla l.r 12/2006 , la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.
2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .