Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 16.
(Servizi domiciliari)
1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .