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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 16.
(Servizi domiciliari)
1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .