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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 12.
(Sistema Educativo Integrato)
1. La Regione e gli Enti locali perseguono:
a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.
2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .