Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 12.
(Sistema Educativo Integrato)
1. La Regione e gli Enti locali perseguono:
a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.
2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .