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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 10.
(Servizi per la prima infanzia)
1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi;
c) servizi domiciliari;
d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.
5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .