Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 10.
(Servizi per la prima infanzia)
1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi;
c) servizi domiciliari;
d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.
5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .