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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 9.
(Procedure amministrative ordinarie)
1. Il responsabile dell'inquinamento anche potenziale, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune ed al Prefetto (4)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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2. La comunicazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:
a) le generalità del responsabile dell'inquinamento;
b) la localizzazione geografica dell'evento;
c) la tipologia ed estensione della contaminazione;
d) le misure di prevenzione adottate.
3. Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione.
4. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'Sito esternoarticolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 , non sono state superate, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma 1.
5. L'autocertificazione di cui al comma 4 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte dell'ente territoriale competente entro i successivi quindici giorni.
6. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge.
7. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dell'inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'allegato 2 al Sito esternoTitolo V - Parte quarta - del d.lgs.152/2006 , all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge.
8. L'ente territoriale competente, di cui al comma 7, convoca, nei successivi trenta giorni, la conferenza di servizi di cui all'Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con gli enti territoriali competenti al rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione ed approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative.
9. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e ne presenta i risultati all'ente territoriale competente. Questo convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, per l'approvazione del documento di analisi di rischio, entro sessanta giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio col responsabile dell'inquinamento.
10. Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza di servizi, di cui al comma 8, dichiara concluso il procedimento.
11. Nella fattispecie di cui al comma 10, la conferenza di servizi indetta dall'ente territoriale competente può prescrivere l'effettuazione di un programma di monitoraggio sul sito. In tal caso, il responsabile dell'inquinamento invia all'ente territoriale competente, entro sessanta giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e durata del monitoraggio.
12. L'ente territoriale competente approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti, assegnando un termine per l'adempimento.
13. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell'inquinamento trasmette all'ente territoriale competente una relazione tecnica riassuntiva. Nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento deve avviare la procedura di bonifica di cui al comma 14.
14. Qualora il documento di analisi di rischio, di cui al comma 9, dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento trasmette all'ente territoriale competente, entro i sei mesi successivi all'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
15. L'ente territoriale competente convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
16. L'approvazione di cui al comma 15 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 15 resta sospeso fino all'acquisizione del relativo parere. L'approvazione di cui al comma 15 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
17. Con il provvedimento di approvazione di cui al comma 15 sono stabiliti, altresì, i tempi di esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzia finanziaria in favore dell'ente territoriale che approva il progetto di bonifica, nella misura del 50 per cento del costo stimato dell'intervento.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .