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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 8.
(Anagrafe dei siti da bonificare)
1. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:
a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'Sito esternoarticolo 240, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006 ;
b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica e di ripristino ambientale anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Sito esternoTitolo V - Parte quarta - del d.lgs. 152/2006 (1)

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

;
c) l'elenco dei siti di cui all'Sito esternoarticolo 242, comma 5, del d.lgs. 152/2006 per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;
d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere a) e b);
e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e l'ente pubblico di cui avvalersi in caso di inadempienza di tali soggetti, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure di cui all'Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 (2)

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

.
2. La Regione provvede all'iscrizione di un sito in Anagrafe a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzi il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al Sito esternod.lgs. 152/2006 .
3. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione:
a) al Comune interessato, affinché l'inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;
b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, affinché l'inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare;
4. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione l'elenco dei siti per i quali è stata certificata l'avvenuta bonifica o il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .