Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 5.
(Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province:
a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti;
b) le verifiche e le attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera a). Per la validazione dei documenti di analisi di rischio la Provincia può avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
c) l'adozione delle ordinanze nei confronti dei responsabili dei potenziali inquinamenti, a provvedere ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche;
d) il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;
e) il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato;
f) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPAL;
g) i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al Titolo V - Parte quarta - del d.lgs. 152/2006 , relativamente agli interventi di cui alla lettera a);
h) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora il Comune territorialmente competente non provveda.
Note del Redattore: