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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 4.
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 7;
b) la predisposizione e l'approvazione dei Piani di intervento e bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;
d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del Piano di cui alla lettera a);
e) l'individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all'articolo 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;
f) la predisposizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 8;
g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .