Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 25.
(Sanzioni) (8)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 257, comma 1 del d.lgs. 152/2006 , chi non ottempera alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. (10)
1 bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di bonifica stabiliti ai sensi dell’articolo 13 bis.(11)
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge.
Note del Redattore: