Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 22.
(Norme transitorie)
1. I Comuni e le Province concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione gli atti adottati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Province trasmettono alla Regione le Anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa.
3. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di bonifica dei siti contaminati, di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni contenute nell'Anagrafe di cui all'articolo 8, approva l'elenco dei siti che richiedono interventi di bonifica e la relativa stima degli oneri finanziari.
Note del Redattore: