Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 21.
(Costi di certificazione)
1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le Province.
2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 i costi di certificazione non sono dovuti.
Note del Redattore: