Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 21.
(Costi di certificazione)
1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le Province.
2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 i costi di certificazione non sono dovuti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .