Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 18.
(Atto di certificazione)
1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAL, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.
2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:
a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:
1) gli interventi sono ultimati;
2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:
1) gli interventi sono ultimati;
2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;
4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 240, comma 1, lettere n) ed o) del d.lgs. 152/2006 .
3. La Provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all'ARPAL.
Note del Redattore: