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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 16.
(Compiti di ARPAL)
1. Gli accertamenti di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAL, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate.
2. L'ARPAL provvede, di norma entro quarantacinque giorni, a trasmettere alla Provincia la relazione tecnica di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .