Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 16.
(Compiti di ARPAL)
1. Gli accertamenti di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAL, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate.
2. L'ARPAL provvede, di norma entro quarantacinque giorni, a trasmettere alla Provincia la relazione tecnica di cui al comma 1.
Note del Redattore: