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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 15.
(Certificazioni)
1. La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
2. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'Sito esternoarticolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .