Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 11.
(Siti con inquinamento pregresso)
1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 , ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPAL l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione.
2. L'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, secondo quanto stabilito all'articolo 242, comma 13, del d.lgs. 152/2006 .
Note del Redattore: