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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione e del Sito esternoTitolo V - Parte quarta - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .