Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5
Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento
Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009
Art. 8.
(Soggetti beneficiari del contributo regionale)
1. La Regione concede contributi a Province, Comuni, singoli o associati, e Comunità montane per i seguenti interventi:
a) bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici;
b) informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia.
2. Gli interventi di bonifica, di cui all'articolo 7 e quelli relativi allo smaltimento e alla rimozione dell'amianto, sono compiuti dalle imprese di cui all'articolo 12, comma 4, della l. 257/1992 utilizzando personale in possesso dei titoli di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della stessa legge.
Note del Redattore:
Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .