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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009

Art. 7.
(Interventi di bonifica finanziabili)
1. Gli interventi di bonifica finanziabili possono avere ad oggetto i seguenti manufatti e materiali, a vista o di accesso diretto, sia di tipo compatto che friabile:
a) lastre, pannelli e tegole utilizzate per la copertura di tetti o prospetti di edifici o per la costruzione di pareti divisorie, per condotte per acquedotto, rete nera, canne fumarie o di esalazione, serbatoi per acqua potabile, componenti connessi all'installazione ed all'utilizzo dei manufatti medesimi;
b) impasti di resine sintetiche contenenti amianto con impiego prevalente nella realizzazione di piastrelle per pavimentazione;
c) componenti di apparecchiature di utilizzo civile o industriale nell'ambito pubblico;
d) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti.

Note del Redattore:

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .