Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5
Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento
Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009
Art. 5.
(Conferenza Regionale Amianto)
1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Regionale sull'Amianto.
2. Ad essa partecipa la Commissione di cui all'articolo 3 con funzioni propositive.
3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:
a) stato di applicazione della vigente legislazione;
b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
c) andamento epidemiologico.
4. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della stessa.
5. I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla Commissione, di cui all'articolo 3, alle Aziende sanitarie locali, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.
Note del Redattore:
Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .