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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009

Art. 3.
(Commissione Regionale Amianto)
1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso l'Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l'istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
b) monitora le patologie asbesto correlate;
c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto;
d) valuta e propone progetti di ricerca;
e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle patologie dell'asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
f) promuove iniziative per i controlli sanitari.

Note del Redattore:

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .