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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009

Art. 17.
(Finanziamento della ricerca)
1. La Regione, nell'ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle Aziende sanitarie locali e/o agli Istituti di Ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative documentate promosse dalle associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto iscritte al registro di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. La domanda per la concessione del contributo, di cui al comma 2, è presentata al competente Dipartimento dell'Assessorato alla Salute, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dal programma annuale di attività e dal relativo preventivo di spesa.

Note del Redattore:

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .