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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009

Art. 16.
(Sostegno alle persone affette da patologie asbesto correlate)
1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e sociosanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale o extraprofessionale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento.
2. La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie all'accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato da parte della Giunta regionale.
3. Le domande per l'accesso alle prestazioni e per la concessione dei contributi sono presentate all'Azienda sanitaria locale, presso la sede del Distretto competente per territorio in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
4. Le Aziende sanitarie locali provvedono alla corresponsione dei contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.
5. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo di imposta. La Giunta regionale rimborsa annualmente alle Aziende sanitarie locali le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano la relazione di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 1, lettera d), della l. 257/1992 .

Note del Redattore:

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .